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Risarcimento per danni subiti o causati dagli animali

Curo l'assistenza giudiziale ed extragiudiziale per le richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali in tutti i sinistri in cui sia coinvolto un animale e/o il suo Amico Umano, quali possono essere, ad esempio:

  • Lesioni
  • Omicidio colposo
  • Omicidi dolosi
  • Danneggiamento
  • Abbandono
  • Maltrattamenti
  • Trattamenti chirurgici vietati dalla legge

La tutela dei diritti degli animali è sancita dalle seguenti principali Fonti:

  • A livello Nazionale:
    • Art. 9 della Costituzione: […]La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
    • Art. 2043 c.c.( Risarcimento per fatto illecito)
    • Art. 2052 c.c. (Danno cagionato da animali)
    • Art. 544 bis c.p. (Della uccisione degli animali)
    • Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento degli animali)
    • Art. 544 quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
    • Art. 544 quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali)
  • A livello Europeo e Internazionale:
    • L. 281 del 1991, in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo. Tutela il diritto alla vita e alla tutela dei randagi, prevedendo la soppressione solo in presenza di una comprovata pericolosità e malattie gravissime o incurabili.
    • L. 189 del 2004, sul divieto di maltrattamento degli animali e di impiego degli stessi in combattimenti clandestini. Legge che introduce i reati di produzione e commercializzazione di pelli e pellicce di cani e gatti, uccisione e maltrattamento di animali, organizzazione di spettacoli vietati e di combattimenti tra animali.
    • Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (ratificata con L. 201 del 2010), che prevede il divieto di traffico illecito di animali da compagnia e l’introduzione illecita di animali da compagnia, il divieto di causare sofferenze e dolori a un animale di affezione, la punizione per chi abbandona un animale, il divieto di mantenere l’animale in cattività in presenza di segnali di non adattamento. Tale normativa impone inoltre il divieto di intervenire chirurgicamente sull’animale se non per curarlo e/o sterilizzarlo (divieto del taglio della coda e delle orecchie, la recisione delle corde vocali, ecc.) e disciplina la procedura di eutanasia vietando metodi come l’annegamento, l’asfissia o l’avvelenamento.

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