La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato allo scopo di essere rappresentata in giudizio. Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a euro 11.734,93. ECCEZIONE: si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità, o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: Offro la possibilità di tutela tramite il gratuito patrocinio ai soggetti non abbienti, in ambito sia civile che penale.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile nell’ambito dei processi penali, civili ed nelle procedure di volontaria giurisdizione.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante.
Solo in ambito penale, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.